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Scuola, dichiarazione del presidente Emiliano sull’ordinanza del Tar Bari

La Redazione
Emiliano: "Lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione"
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“Sono
molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha
legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo
primario come disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore.

Con
questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di
contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli
studenti e delle loro famiglie.

Con
l’Ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli
alunni la Did, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta.

Ci
tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità
della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la
sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm.

La
questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo
l’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la
salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare
anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza 413
attualmente vigente.
Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi.

Lo
spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la
stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che
nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata”.
È il
commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al
provvedimento odierno del Tar di Bari, che ha dichiarato improcedibile
la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 407/2020, avendo
rilevato che le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per
contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ora disciplinate da
un nuovo provvedimento, l’ordinanza n. 413/2020.

Come
spiega l’Avvocatura regionale: “L’attuale ordinanza 413/2020, ai fini
della riduzione del rischio di diffusione epidemica, consente infatti –
per il primo ciclo di istruzione – la didattica integrata a distanza
alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti
che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta
la didattica in presenza, e che l’eventuale assenza deve sempre
considerarsi giustificata.

Il
Tar ha considerato che l’ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è
stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della
sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base
della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia
aggiornata.

Il
Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali – efficaci
dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 – non sono state oggetto di
contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i
presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’odierna domanda
cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per
contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal
nuovo provvedimento”.

giovedì 19 Novembre 2020

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