IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura dal pubblico degli uffici localizzati nel territorio; Vista la richiesta del personale dipendente di chiusura degli uffici comunali per il giorno 14 agosto 2020 (prot. n. 20750 del 05.08.2020) con la quale il personale assentiva a detrarre tale giorno dal congedo ordinarioVisto che normalmente l’affluenza del pubblico a ridosso delle festività si riduce, rendendo, pertanto, dispendioso e antiecomico l’apertura degli uffici;Considerato opportuno, nell’ottica di contingentamento delle risorse, ridurre le spese di ordinaria gestione tenendo chiusi gli edifici nei predetti giorni lavorativi in cui, fisiologicamente, diminuisce sia l’afflusso del pubblico, sia la presenza del personale dipendente che usufruisce di congedo ordinario;Ritenuto opportuno procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali e dei servizi erogati nelle giornate sopra evidenziate, fatto salvo il servizio sul territorio della Polizia Locale e garantendo comunque i servizi minimi indispensabili (stato civile, pronto intervento, etc.),
O R D I N A
Di disporre la chiusura degli uffici comunali nella seguente intera giornata del 14.08.2020 (venerdì), ad esclusione del servizio sul territorio della Polizia Locale e garantendo comunque indispensabili i servizi minimi (stato civile, pronto intervento, etc.);
D I S P O N E
1. la trasmissione dell’ordinanza a: Segretario Generale, Dirigente Settore Affari Generali, Dirigente Settore Tecnico, Dirigente Settore Finanziario, Responsabile Servizio Socio-Culturale, Responsabile Settore Autonomo Legale, Responsabile Corpo di Polizia Locale e all’Assessore al Personale, per la comunicazione interna del presente provvedimento, unitamente agli aspetti di dettaglio delle assenze che saranno detratte dal congedo ordinario di ciascun dipendente;
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI PROT. N. 0020850 DEL 06-08-2020
2. di trasmettere, altresì, la presente ordinanza alla Prefettura di Bari e agli Organi di Stampa;
3. che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito web