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Codice della Strada e social network

La Redazione
Gli enti accertatori non possono usare video e immagini tratte dai social per multare i cittadini. Il Giudice di Pace bacchetta la Polizia Stradale e la Prefettura per aver sanzionato un'anziana signora
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Un video che era diventato virale su tutti i social, in particolare
Facebook, Instagram e Whatsapp e che era stato condiviso da migliaia di
utenti in poche ore, riprendeva un’anziana signora che sarebbe stata
“rea” di aver effettuato una manovra apparentemente non proprio consona
ai dettami del Codice della Strada e che con estrema nonchalance avrebbe
ripreso la marcia rimettendosi sulla strada lo scorso febbraio.

Non
solo sorrisi e battute a gogo per la platea del pubblico globale della
rete, ma anche una serie di conseguenze per l’anziana automobilista che
si era vista immediatamente convocata dalla Polizia Stradale e poi
notificato l’avvio della revisione della patente di guida e non ultimo
un verbale al Codice della Strada con sospensione della patente di guida
e decurtazione di dieci punti. Ma l’arzilla signora, dotata di una
brillantezza fuori dal comune per l’età anagrafica, non ha desistito e
dopo essersi rivolta allo “Sportello dei Diritti”,
dapprima ha proposto ricorso prefettizio, che veniva rigettato
pressoché de plano e senza aver preso atto delle numerose doglianze
dedotte, e poi opposizione innanzi al Giudice di Pace ritenendo
assolutamente illegittimo l’accertamento e la successiva ordinanza
ingiunzione del Prefetto.

Il magistrato onorario, nella persona
dell’avvocato Antonella Santoro, ha accolto in toto le motivazioni
dell’automobilista con la sentenza n. 4559/2018 depositata lo scorso 2
novembre, statuendo che non è prevista alcuna disposizione normativa che
consenta il rilevamento dell’infrazione «mediante la visione postuma di
filmati». Nel caso in questione, infatti, – si legge sempre in sentenza
– «gli agenti non indicano alcuna motivazione a sostegno dell’omessa
immediata contestazione ma dichiarano che la violazione è emersa a
seguito di accertamenti esperiti ed ultimati in data odierna.»

Per
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
al di là della vicenda che più che destare allarme aveva ingenerato
ilarità in rete per l’assenza di alcuna conseguenza negativa per la
sicurezza stradale, la decisione in questione mette un freno nei
confronti delle forze di Polizia Stradale e dei Prefetti cui è demandato
il controllo della legittimità degli atti delle prime, alla possibilità
di utilizzare il tam tam dei social per l’accertamento d’infrazioni che
devono essere al contrario verificate con i criteri oggettivi statuiti
dal Codice della Strada e relativo regolamento. In tal senso, è bene
ricordare come evidenziato anche nei ricorsi proposti dall’anziana, che
le violazioni al codice della strada debbano essere sempre accertate
secondo i crismi dettati dagli articoli 200 e 201 del C.d.S. e relativo
art. 383 del Regolamento d’Attuazione che prescrivono le modalità
specifiche di contestazione e verbalizzazione delle violazioni alla
normativa sistemica che regolamenta la circolazione stradale e che altre
modalità non solo lederebbero il sacrosanto principio costituzionale
del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Carta, ma porterebbero ad
un vero e proprio Far West del diritto in cui i social network e i
privati con i propri dispositivi dotati di un’infinità di applicazioni
che non assicurano alcuna garanzia di genuinità dei fatti documentati,
farebbero il bello e cattivo tempo nella gestione della circolazione
stradale, lasciando al caos l’accertamento delle infrazioni che, al
contrario, è puntualmente e analiticamente disciplinato dalle norme del
Codice della Strada.

Il primo round è, quindi, vinto. Ora la seconda
parte di una vicenda che riguarda prima di tutto la tutela della
«certezza del diritto», si combatterà innanzi al Tar di Lecce dove il 13
novembre verrà discusso il ricorso al procedimento di revisione della
patente avviato sempre a seguito dell’utilizzo del video in questione.

lunedì 12 Novembre 2018

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